Nuova ordinanza su mascherine e tamponi.
Ecco la nuova #ordinanza priva di motivazione e di #sanzioni che proroga #mascherine e #tamponi nelle strutture sanitarie fino a giugno 2024.
Non facciamoci prendere in giro dagli "obblighi senza sanzione", sorvolando sull'idoneità di un'ordinanza ad imporli.
Lo stesso CTS nel 2020 aveva detto che:
1. La mascherina non deve essere #indossata da soggetti sani
2. Il tampone va fatto soltanto a soggetti #sintomatici.
Si noti, infine, che mascherine e tamponi sono richieste anche a chi ha fatto plurime dosi di "atto d'amore".

MINISTERO DELLA SALUTE
ORDINANZA 27 dicembre 2023 Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie. (23A07203) (GU Serie Generale n.302 del 29-12-2023).

IL MINISTRO
DELLA SALUTE

Visti gli articoli 32, 117, comma 2, lettera q), e 118 della
Costituzione;
Vista la legge 23 dicembre 1978, n. 833, recante «Istituzione del
servizio sanitario nazionale», e, in particolare, l'art. 32, il quale
prevede, tra l'altro, che «Il Ministro della sanita' puo' emettere
ordinanze di carattere contingibile e urgente, in materia di igiene e
sanita' pubblica e di polizia veterinaria, con efficacia estesa
all'intero territorio nazionale o a parte di esso comprendente piu'
regioni»;
Visto l'art. 117 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, in
materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello
Stato alle regioni e agli enti locali;
Visto l'art. 47-bis del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,
che attribuisce al Ministero della salute le funzioni spettanti allo
Stato in materia di tutela della salute;
Vista la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanita'
dell'11 marzo 2020, con la quale l'epidemia da COVID-19 e' stata
valutata come «pandemia» in considerazione dei livelli di
diffusivita' e gravita' raggiunti a livello globale;
Visto il decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, convertito, con
modificazioni, dalla legge 28 maggio 2021, n. 76, e successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per il contenimento
dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti
SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici»;
Visto il decreto-legge 22 aprile 2021, n. 52, convertito, con
modificazioni, dalla legge 17 giugno 2021, n. 87, e successive
modificazioni, recante «Misure urgenti per la graduale ripresa delle
attivita' economiche e sociali nel rispetto delle esigenze di
contenimento della diffusione dell'epidemia da COVID-19»;
Visto il decreto-legge 24 marzo 2022, n. 24, convertito, con
modificazioni, dalla legge 19 maggio 2022, n. 52, recante
«Disposizioni urgenti per il superamento delle misure di contrasto
alla diffusione dell'epidemia da COVID-19, in conseguenza della
cessazione dello stato di emergenza, e altre disposizioni in materia
sanitaria»;
Visto l'art. 7-ter, comma 2, del decreto-legge 31 ottobre 2022, n.
162, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 2022, n.
199;
Vista l'ordinanza del Ministro della salute 28 aprile 2023, recante
«Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'epidemia
da COVID-19 concernenti l'utilizzo dei dispositivi di protezione
delle vie respiratorie», pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana 29 aprile 2023, n. 100;
Viste le note della Direzione generale della prevenzione sanitaria
prot. n. 39479 DGPRE del 19 dicembre 2023 e prot. 39948 del 22
dicembre 2023 concernenti l'andamento epidemiologico dell'infezione
da SARS-CoV-2;
Tenuto conto della maggiore pericolosita' del contagio connessa
alle situazioni di fragilita' nelle strutture sanitarie,
socio-sanitarie e socio-assistenziali in relazione all'attuale
scenario della pandemia da COVID-19;
Ritenuto, pertanto, necessario e urgente prorogare le misure
disposte con la citata ordinanza del 28 aprile 2023, concernenti
l'utilizzo dei dispositivi di protezione delle vie respiratorie
sull'intero territorio nazionale in relazione all'accesso alle
strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali;

Emana
la seguente ordinanza:

Art. 1

1. Le misure disposte con l'ordinanza del Ministro della salute 28
aprile 2023, citata in premessa, sono prorogate fino al 30 giugno
2024.
La presente ordinanza e' trasmessa agli organi di controllo e
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 27 dicembre 2023

Il Ministro: Schillaci

Registrato alla Corte dei conti il 27 dicembre 2023
Ufficio di controllo sugli atti del Ministero dell'istruzione e del
merito, del Ministero dell'universita' e della ricerca, del Ministero
della cultura, del Ministero della salute e del Ministero del lavoro
e delle politiche sociali, n. 3133

https://www.gazzettaufficiale.....it/atto/serie_genera

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