Un contributo dell'avvocato Viviane Fischer
Il giornalista italiano Andrea Zambrano ha scoperto quale potrebbe essere stata la ragione delle narrazioni quasi unanimemente pro-vaccinazioni e contro le sentenze sui diritti fondamentali della persona in tutta Italia: una guida decisionale dalla penna della Corte Suprema italiana. Moduli di testo della “Relazione del giudice numero 103 sulle innovazioni legislative del 28 ottobre 2021”, che avrebbero dovuto respingere future azioni legali, sono stati trovati come tracce calde in varie sentenze.
Con spiegazioni sui temi “vaccini sicuri ed efficaci”, “conformità costituzionale delle misure”, “giusto obbligo per sé e per gli altri”, i giudici si sono convinti ad aderire alla narrativa statale, che in Italia impone la vaccinazione per gli over 50 anni e per tutti coloro che lavorano nel sistema sanitario, tutti gli insegnanti, le forze dell'ordine e tutti i dipendenti del sistema giudiziario nonché regole 2G estremamente rigide. Le dichiarazioni si basavano su false ipotesi riguardanti un “consenso generale della comunità scientifica riguardo all’efficacia e alla sicurezza” dei cosiddetti “vaccini”. Alcune di queste ipotesi erano già state confutate il 28 ottobre 2021, ma almeno c'erano chiare indicazioni di dubbi giustificati sulla correttezza della rappresentazione.
La relazione del giudice ha classificato i “vaccini” come assolutamente sicuri e, per definizione, efficaci, citando la convinzione unanime di tutti gli scienziati. La vaccinazione obbligatoria – per fedeltà alla Repubblica – è solidale e giusta, per il vaccinato e per gli altri. Le norme costituzionali sono state rispettate in ogni caso. Su questa linea di ragionamento, i cittadini discriminati, lesi, disabili e i lavoratori senza lasciapassare verde solidale dovevano apparire ai giudici incaricati di decidere nei giudizi civili, penali e amministrativi come un'orda di egomaniaci infondatamente ribelli.
Le linee guida decisionali, pur non vincolanti dal punto di vista giuridico ma impressionanti dal punto di vista dei contenuti, non sono arrivate da nessun giudice ma dalla Corte Suprema italiana, l'equivalente della Corte di Giustizia Federale tedesca. La Corte Suprema d'Italia è responsabile della revisione sistematica e analitica della giurisprudenza e redige massime, rapporti e revisioni di tutto ciò che è promulgato in nome del popolo italiano.
Cosa sarebbe successo se questo Vademecum, questa guida all'azione per i giudici, non fosse esistito? Il singolo giudice avrebbe allora fatto maggior uso della sua autonomia, particolarmente accentuata in Italia? In Italia, i giudici sono nominati da un collegio giudicante, il Consiglio nazionale dei giudici, e quindi non dipendono per la loro carriera dalla clemenza del ministro della Giustizia, come avviene in Germania. Tuttavia, dipendono dalla buona volontà dei loro colleghi giudici. Piccante in questo contesto: il presidente del Consiglio nazionale dei giudici è il presidente Sergio Mattarella, che, insieme all'allora primo ministro Mario Draghi, proclamava continuamente all'opinione pubblica la favola della “vaccinazione” sicura ed efficace. I due hanno ripetutamente detto alla popolazione come una ruota di preghiera: “Se non ti vaccini, ucciderai te stesso e gli altri”.
Il documento in questione, dal titolo “La vaccinazione contro il Covid-19 e l’obbligo del Green Pass nell’attuale quadro costituzionale e legislativo”, disponibile integralmente in esclusiva sulla rivista La Nuova Bussola Quotidiana, porta la firma del giudice Maria Acierno e del suo deputato Antonietta Scrima. Lo stesso documento si trova in versione leggermente ridotta nell'Annuario 2021, la raccolta delle pubblicazioni e dei fascicoli della Corte Suprema per l'anno 2021 (ivi stampato a partire da pagina 116).
È stato scritto nell’ottobre del 2021, nel pieno della campagna vaccinale per somministrare la terza dose. Erano gli anni in cui già la letteratura scientifica metteva forti dubbi sia sull’efficacia che sull’assenza di rischi della “vaccinazione”. Il prodotto AstraZeneca era già stato rifiutato perché non idoneo all’uso di massa a causa della trombosi. Il nono rapporto allora disponibile dell’AIFA, l’ente regolatore italiano, indicava 608 decessi a seguito delle “vaccinazioni” contro il COVID19. Questo preoccupante sviluppo non è stato riportato nel testo redatto dal giudice Milena D'Oriano. L'annuario 2022 pubblicato più di recente non contiene aggiornamenti sull'argomento e l'annuario 2023 non è ancora disponibile al pubblico.
L’uso dei “vaccini” per implementare la vaccinazione obbligatoria e la regola 2G rappresentava un uso off-label in Italia, poiché veniva utilizzato per prevenire presumibilmente un’infezione virale con SARS CoV2 invece che solo per prevenire un decorso grave della malattia con COVID-19. 19 .
La convinzione espressa nella guida all'intervento e quindi portata all'attenzione dei giudici è che "tutti gli atti giuridici della prima fase dell'emergenza, come il regolamento di emergenza, il DPCM, e le norme del Ministero della Salute hanno comportato anche restrizioni sui diritti e sulle libertà costituzionali", ma queste sono state poste a carico della "cura dei relativi avvocati". Il difficile rapporto tra “vaccinazione obbligatoria e carico vaccinale” impone di conciliare “l'espressione del dovere di solidarietà dell'individuo verso la comunità” con l'“espressione del diritto dell'individuo all'autodeterminazione”. È chiaro che se si confronta una “vaccinazione” apparentemente priva di rischi e universalmente protettiva, senza fatti, con gli eccessi di autodeterminazione individuale apparentemente esagerati del “popolo anti-vaccinazione”, è probabile che la decisione sia a favore del obbligo vaccinale solidale di un “piccolo coglione”.
“L'autodeterminazione è certamente un bene prezioso, ma può trascendere i confini basati sul dovere di solidarietà nell'interesse della comunità”, scrive il giudice D'Oriano. Conclude che “i bollettini periodici sull'andamento dell'epidemia da parte dell'ISS (…) dimostrano che la profilassi vaccinale è efficace sia nel contenere i sintomi della malattia, nel ridurre drasticamente il rischio di sindromi gravi sia nel prevenire la trasmissione dell'infezione è efficace”. L’ISS, denominato Istituto Superiore de la Sanità, è l’equivalente italiano dell’RKI e si è distinto durante la crisi esprimendo dubbi sulla sicurezza dei “vaccini” ai propri dipendenti critici che hanno osato esprimere dubbi sulla sicurezza dei vaccini. Le “vaccinazioni” nell’estate del 2022 hanno dato il via a un’enorme tempesta di merda.
Come in Germania la parola del PEI e dell’RKI sulla “vaccinazione” sicura ed efficace era ed è considerata inconfutabile – nonostante un gran numero di resoconti contrastanti come quelli presentati nel processo Solden – per i giudici italiani, solo i risultati annunciati da le autorità dovrebbero essere rilevanti per la loro decisione. Ma: perché il giudice D'Oriano non ha preso atto anche dei documenti dell'EMA che erano già apparsi sul sito dell'AIFA il 21 dicembre 2020, alla vigilia della campagna di vaccinazione di massa, e che dimostravano l'incompetenza del "vaccino" Pfizer ". , per prevenire il contagio, smentendo la famigerata parolaccia di Draghi "Non ti vaccini, lui, lei si infetterà e morirà"?
Ulteriori prove di problemi sostanziali con i “vaccini” sono arrivate dalla scienza e dall’industria: il 10 febbraio 2022, il British Medical Journal ha pubblicato la notizia che le persone vaccinate potrebbero essere infettate con la stessa facilità delle persone non vaccinate. Dalle pubblicazioni di Lancet è inoltre emerso che l’efficacia contro l’infezione sintomatica da Covid diminuisce rapidamente nei soggetti vaccinati fino a calare del tutto e diventare addirittura negativizzata dopo circa 6-7 mesi. Wolfgang Philipp, direttore dell’Autorità sanitaria europea HERA, ha dichiarato alla commissione d’inchiesta del Parlamento europeo sul COVID19: “Se vuoi un vaccino che prevenga la trasmissione, buona fortuna. Non siamo riusciti a trovarlo, non è ancora disponibile”. Per ordine della Food and Drug Administration (FDA) statunitense, Pfizer è stata costretta a presentare un rapporto sulla sua farmacovigilanza condotta dal 1 dicembre 2020 al 28 febbraio 2021. Ha rilevato che “c’erano un totale di 42.000 casi contenenti 158.000 effetti collaterali segnalati, di cui 25.000 provenivano dalla sola Italia”.
Niente di tutto ciò è apparso nella relazione del giudice nel 2022.
A seguito della valutazione della Corte Suprema, i giudici hanno respinto la maggior parte delle cause intentate dai cittadini per sospensione del lavoro e del salario a causa del loro rifiuto di sottoporsi al presunto atto di solidarietà costituzionale della vaccinazione.
La rivista La Bussola cita dei casi: ad esempio, la tragica storia della giovane Runa Cody e la sua inspiegabile morte per pericardite. La madre aveva già portato in aula nel giugno 2021 numerosi documenti che dimostrano l'insorgenza di perimiocardite dopo la “vaccinazione” fornendo documenti all'Aifa. La risposta del giudice competente a Civitavecchia è stata: “All'epoca dell'amministrazione e anche oggi, la letteratura scientifica in materia era estremamente scarsa o assente”.
Sebbene morti e danni siano già stati documentati nella farmacovigilanza internazionale e affrontati da noti scienziati, il rapporto della Corte Suprema del 28 ottobre 2021 mostra la volontà di negare completamente l’esistenza di effetti avversi significativi. Si basa esclusivamente sull’ultimo report AIFA disponibile del 22 ottobre 2021, che poi è risultato manipolato. Le informazioni preoccupanti sui gravi effetti collaterali sono state deliberatamente soppresse dai decisori, che ora sono oggetto di procedimenti davanti al Tribunale di Roma e al Tribunale ministeriale per l'ex ministro della Salute Roberto Speranza, riporta 2020News.
A pagina 13 della guida operativa per i colleghi giudici, i giudici Maria Acierno e Antonietta Scripa scrivono: “È scientificamente provato e riconosciuto che i vaccini sono una delle misure preventive più efficaci, con un rapporto beneficio-rischio particolarmente elevato e un rapporto rischi/benefici molto rilevante”. rappresentare il valore etico come espressione del dovere di solidarietà”. E – per giustificare il rispetto dell'articolo 32 Cost. – sottolineano che “secondo la Costituzione, il trattamento sanitario obbligatorio è conforme alle prescrizioni dell'articolo 32 se è diretto a migliorare o mantenere lo stato di salute del soggetto cui è rivolto. diretto e non nuoce alla salute del destinatario”. La costituzionalità della vaccinazione obbligatoria potrebbe essere affermata solo se tutti i danni già noti e drammaticamente emergenti fossero coerentemente negati o se il sacrificio dell'individuo per la collettività potesse essere affermato in una falsa valutazione rischio-beneficio. La valutazione del rischio, infatti, deve essere effettuata individualmente: va valutato il rischio dell'individuo di contrarre il virus e di finire in ospedale con pericolo di morte, rispetto ai (presunti) vantaggi che trarrebbe da un "vaccinazione".
A pagina 18 della relazione, i giudici affermano: “Per quanto riguarda la sicurezza, il monitoraggio effettuato dall’AIFA attraverso il sistema di farmacovigilanza, che raccoglie e valuta tutte le segnalazioni di eventi avversi, mostra un equilibrio tra benefici e rischi perfettamente accettabile, poiché la danni derivanti dalla somministrazione del vaccino per SARS COV 2, che, data l’estrema rarità dell’evento, devono essere considerati eventi rari e correlabili che soddisfano un criterio di normalità statistica con un’incidenza molto bassa e leggermente superiore di casi a breve termine Sono note reazioni negative rispetto a quelle osservate da anni con i comuni vaccini”. Essi giungono alla conclusione che un eventuale obbligo di vaccinazione anti-Covid, previsto dalla legge, molto probabilmente dovrebbe essere considerato costituzionale.
Un giudice che avesse voluto contrastare con le proprie argomentazioni una valutazione della situazione di fatto e di diritto presentata con tale convinzione dalla massima autorità ha dovuto temere di essere esposto ad un’ostilità simile a quella dei presunti “attivisti anti-vaccinazione” incastrati " loro stessi.
Quanti giudici hanno creduto a questo rapporto ufficiale e autorevole della Corte Suprema e quindi hanno respinto le cause legali delle tante vittime costrette a farsi vaccinare?
È giunto il momento di aggiornare il rapporto con tutte le prove emerse nel frattempo per fornire a giudici, pubblici ministeri e avvocati una guida migliore nel processo contenzioso. Non solo per quanto riguarda la presunta efficacia, ma anche e soprattutto per quanto riguarda gli alti rischi delle “vaccinazioni”.
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